Art. 50

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La Corte dei conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia. Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.
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