Art. 52

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti. Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma. Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti. La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 52 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo