Art. 49

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite: a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte; b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 49 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo