Art. 46 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 46

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800#art-46