Art. 6
Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato
In vigore dal 5 lug 2024
1. Nel rispetto di quanto previsto dall' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
c) definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il bando è pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all';
d) possibilità all'interno della medesima procedura di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
e) previsione che alle procedure possano partecipare i ricercatori a tempo indeterminato presso altra istituzione inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura, nonché coloro che siano in possesso del dottorato di ricerca;
f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
h) applicazione ai membri delle commissioni del regime di incompatibilità di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
i) svolgimento di una prova di carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico-disciplinare, che attesta l'attitudine alla ricerca dei candidati;
l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare, con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui alla lettera i);
m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) siano attribuiti da un minimo di ottanta sino a un massimo di novanta punti;
n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, da un minimo di dieci sino a un massimo di venti punti, anche con riferimento a profili disciplinari, specificati nel bando, ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico-disciplinare;
o) previsione che l'idoneità sia attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno sessanta punti su novanta totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni singolo candidato è corredata da un giudizio analitico che descrive sinteticamente il profilo;
p) previsione che il regolamento definisca i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;
q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico.
Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
s) previsione che soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-6