Art. 3

Programmazione del personale

In vigore dal 5 lug 2024
1. Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell', nonché dagli equilibri di bilancio. 2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del presente comma, si conforma alle seguenti disposizioni: a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni, con le modalità previste dall', comma 6, lettera d) e comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dall', comma 14, del presente regolamento; b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni; c) possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilità; d) possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui al comma 2 dell'; e) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 2, e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto. La spesa complessiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1; f) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilità ai sensi del comma 5 dell'; g) possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno. Le conversioni e le indisponibilità di cui alle lettere a), b) e c) possono riguardare anche cattedre a tempo definito; h) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a) e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza; i) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a), di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo definito con conservazione della classe stipendiale di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-3

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