Art. 4
Ciclo del reclutamento e della mobilità
In vigore dal 5 lug 2024
1. Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 2, lettera e), è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le cessazioni effettivamente intervenute.
3. La programmazione del reclutamento del personale di cui all' è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonché in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6.
4. Le procedure di reclutamento di cui agli sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.
5. Le procedure di reclutamento di cui agli possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:
a) pubblicazione di un bando per la mobilità sul sito dell'istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facoltà di specificare uno o più profili disciplinari;
b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità;
c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio attribuito.
6. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all', possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità di cui al comma 5.
7. Le procedure di mobilità di cui al comma 5 comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell', comma 2, lettera e).
Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell', comma 2, lettera e).
8. Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all', commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilità di cui all', comma 4. Tali procedure di mobilità comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell', comma 2, lettera e).
Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell', comma 2, lettera e).
9. Le procedure di cui al comma 1 dell' rientrano nella programmazione di cui all' e precedono le procedure di mobilità e reclutamento di cui ai commi 4 e 5.
10. Due o più istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-4