Art. 14

Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

In vigore dal 5 lug 2024
1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza, e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento del medesimo, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati. 2. I criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano: a) i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione; b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno il novanta per cento del punteggio alle prove; d) il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo. 4. I bandi di concorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono preceduti dalle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 30. La valutazione delle domande di mobilità presentate è informata ai seguenti criteri: a) nomina di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura; b) valutazione per gli appartenenti ai ruoli nazionali dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; c) valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo attribuito. 5. Le istituzioni possono, con riferimento alle aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo congiunto, ai sensi dell', comma 1, lettera a), del presente decreto, al fine di riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all'accesso dall'esterno tramite concorso. I bandi individuano l'istituzione o le istituzioni che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e le istituzioni che indicono la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate a una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti. 6. Per sopperire temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, all'attribuzione di contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per due anni. 7. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dall', commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-14

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