Art. 7

Passaggio dei ricercatori alla docenza

In vigore dal 5 lug 2024
1. Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione è reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all', prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. 2. Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, può negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualità dell'attività di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore. 3. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui all'.
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