Art. 10
Incarichi di insegnamento
In vigore dal 5 lug 2024
1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall', comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell', commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.
2. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non dà luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
3. Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. A tali incarichi non si applica il limite di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo.
4. Le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di «visiting professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-10