Art. 13
Professori emeriti e onorari
In vigore dal 5 lug 2024
1. Ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni possono essere conferiti i titoli di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2. Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto è di almeno venti anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.
3. Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto è di almeno quindici anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.
4. I titoli sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.
5. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche nè il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-13