Art. 11
Contratti di ricerca
In vigore dal 5 lug 2024
1. Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente.
2. I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
3. I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all' e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
4. I titolari dei contratti di ricerca non possono effettuare, nell'ambito dello svolgimento degli stessi, attività di docenza o di supporto alla didattica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-11