Art. 11 · Contratti di ricerca

Art. 11

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Contratti di ricerca

In vigore dal 5 lug 2024
1. Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente. 2. I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso. 3. I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all' e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 4. I titolari dei contratti di ricerca non possono effettuare, nell'ambito dello svolgimento degli stessi, attività di docenza o di supporto alla didattica.
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