Art. 15

Pubblicità dei concorsi AFAM

In vigore dal 5 lug 2024
1. Fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. 2. La piattaforma di cui al comma 1 è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare. 3. Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento di cui all', comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-15

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