Art. 18

Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia

In vigore dal 5 lug 2024
1. A decorrere dal termine di cui all', comma 8, primo periodo, sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; b) l', comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; d) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l' della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) l' del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) l', comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124; g) gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; h) all', comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i periodi secondo, terzo e quarto periodo, nonché, al nono periodo, le parole: «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma»; i) l', comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; l) il comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come introdotto dall', comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 2. A decorrere dal termine di cui all', comma 8, primo periodo, cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica: a) l'articolo 246 comma 2, l'articolo 261, comma 3, il Titolo II della Parte terza, ad eccezione della Sezione III del Capo III, e l'articolo 589 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) gli della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-18

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