Art. 2
Abilitazione artistica nazionale
In vigore dal 5 lug 2024
1. L'abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione», istituita sulla base dell', comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.
2. Con uno o più decreti del Ministro, sentiti il CNAM e, limitatamente alle lettere b) e h), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai seguenti criteri:
a) attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali, ivi comprese le attività artistico-culturali didattiche e professionali svolte all'estero, delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuità;
b) definizione di criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale, ivi compresi requisiti specifici in relazione alle esigenze didattiche dei settori concorsuali, ferma restando la competenza delle commissioni a precisare i parametri di valutazione per adeguare criteri e indicatori alla specificità dei settori concorsuali;
c) definizione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera b) e di revisione e adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione;
d) possibilità di prevedere un numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare, ovvero di attribuire alle commissioni la competenza a stabilire tale numero massimo, purchè non inferiore a dieci;
e) definizione di settori concorsuali, ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni, costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
f) determinazione dei meccanismi di verifica e di revisione quinquennale dei settori concorsuali;
g) definizione di criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici, sulla base del numero di docenti, di studenti e di personale tecnico-amministrativo;
h) definizione di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni, coerenti con i criteri di cui alla lettera b);
i) definizione delle modalità di acquisizione delle domande da parte dei docenti di ruolo presso le istituzioni per la partecipazione alle commissioni giudicatrici, nonché delle modalità di accertamento dei requisiti, di gestione di incompatibilità, di ricusazione e di dimissioni dei commissari;
l) definizione delle operazioni di sorteggio di cui ai commi 4, 6 e 7;
m) definizione di principi generali per lo svolgimento dei lavori delle commissioni con previsione dell'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale;
n) definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con la previsione che esso sia presentato entro sette giorni dalla conoscenza del giudizio e trasmesso alla commissione entro dieci giorni dalla ricezione, che la commissione operi una rivalutazione del candidato ovvero confermi la valutazione precedente entro centoventi giorni, e che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo;
o) definizione delle modalità e dei termini di adozione degli atti conclusivi della valutazione e di pubblicazione dei relativi esiti da parte delle istituzioni dove le commissioni hanno sede.
3. Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
4. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture in conformità ai criteri di cui al comma 2, lettera g). L'elenco delle sedi e delle commissioni abbinate è allegato al decreto di cui al comma 3. Le istituzioni prescelte assicurano la disponibilità delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.
5. Per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale è istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede mediante la procedura di sorteggio di cui al comma 6. Ciascuna commissione nazionale è composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. La Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione e compie ogni altro atto connesso sulla base dei decreti di cui al comma 2.
6. Il Presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede individua i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare. I commissari sono sorteggiati:
a) per i settori concorsuali composti da un numero dispari di settori artistico-disciplinari, nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale e di un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell'organico complessivo delle istituzioni;
b) per i settori concorsuali composti da un unico settore artistico-disciplinare, nel numero di quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare;
c) per i settori concorsuali composti da due settori artistico-disciplinari, nel numero di due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare;
d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale.
7. Il sorteggio si svolge tra i docenti compresi nelle liste composte per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al comma 6. Ciascuna lista è costituita da almeno otto docenti per ciascun settore. La lista che non raggiunge il numero minimo di otto docenti è integrata mediante sorteggio tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo ovvero, in subordine, tra tutti i docenti di ruolo, ovvero, in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione nella quale la commissione ha sede e previo parere del CNAM. Con le modalità di cui al presente articolo può essere disposta la sostituzione di uno o più membri della commissione.
8. I commissari non possono partecipare contemporaneamente a più commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione.
9. Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. I commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attività didattica.
10. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, sono adeguatamente motivate. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione del presidente dell'istituzione nella quale la commissione ha sede.
11. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, ai sensi del comma 14 del presente articolo, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, oltre il quale esse sono inammissibili. Le istanze sono esaminate secondo le modalità di cui all', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.
12. Nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede procede con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 11.
13. Per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomina, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente e che supporta la commissione in qualità di segretario verbalizzante. Il responsabile del procedimento è individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore.
14. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale definito ai sensi del comma 2, lettera e), con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalità informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalità per garantire la pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici.
15. Per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.
16. Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento.
17. Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 15, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi A e B di cui all', comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni, nei corsi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all', comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
18. In caso di accertata impossibilità di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti, è attribuito al Ministero il potere sostitutivo, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida alla medesima, ai fini dell'adozione di ogni atto necessario.
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