Art. 5

Collaborazioni tra istituzioni

In vigore dal 5 lug 2024
1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a: a) programmare procedure di reclutamento comuni a più istituzioni; b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalità di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83#art-5

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