Capo I

Art. 9

Collegamenti con altre banche dati

In vigore dal 29 mar 2018
1. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti, è consentita l'attivazione di collegamenti telematici con banche dati di pubbliche amministrazioni o di privati, in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento e nel rispetto dei principi richiamati dagli . 2. I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza duplicazione di archivi e banche dati. 3. Il collegamento è attivato con modalità tali da consentire l'accesso selettivo ai soli dati e informazioni necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'. 4. Per l'attivazione dei collegamenti gli organi, uffici e comandi di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, di convenzioni sottoscritte sulla base di schemi adottati dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-9

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