Capo III

Art. 12

Comunicazione dei dati tra Forze di polizia

In vigore dal 29 mar 2018
1. La comunicazione dei dati tra organi, uffici e comandi delle Forze di polizia di cui all' della legge n. 121 del 1981, per le finalità di polizia di cui all', è consentita quando è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali, fermi restando gli obblighi di segretezza che incombono sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione alle indagini svolte, come stabilito dal codice di procedura penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo