Capo III

Art. 15

Condizioni della comunicazione e della diffusione dei dati

In vigore dal 29 mar 2018
Condizioni della comunicazione e della diffusione dei dati 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali nei casi previsti dagli sono effettuate previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. 2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel caso in cui verificano che i dati personali oggetto di comunicazione ai sensi degli sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvedono a rettificarli e, ove possibile e necessario, ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dei destinatari della comunicazione. 3. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel caso in cui verificano che i dati personali oggetto di diffusione ai sensi dell' sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvedono a rettificarli e, ove possibile e necessario, ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, salvo che tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. In ogni caso, il dato personale rettificato, aggiornato o completato è diffuso nella stessa forma con la quale è stato diffuso il dato inesatto, non aggiornato o incompleto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-15

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