Capo III

Art. 14

Diffusione dei dati e delle immagini personali

In vigore dal 29 mar 2018
1. La diffusione di dati personali è consentita quando è necessaria per le finalità di polizia di cui all', fermo restando l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa è comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona. 2. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona. 3. Il Garante è informato delle direttive generali adottate in ambito nazionale sulla diffusione dei dati o delle immagini personali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-14

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