Capo I

Art. 3

Finalità dei trattamenti

In vigore dal 29 mar 2018
1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. È compatibile con le finalità di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonché dell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 3. Il trattamento dei dati personali per le finalità storiche e scientifiche di cui al comma 2 è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo