Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 mar 2018
1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all' del Codice, con le parole: «autorità competente degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati terzi» si intende qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo che, in base alla legislazione interna, sia competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, ovvero qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-2