Capo I
Art. 4
Qualità dei dati trattati
In vigore dal 29 mar 2018
1. Ai sensi dell' del Codice, i dati personali oggetto di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui all'.
2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Codice, verificano i requisiti di cui al comma 1, per quanto possibile, in occasione dell'utilizzo dei dati personali effettuato nell'ambito di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
3. Il titolare o il responsabile del trattamento informano il Garante delle direttive impartite in merito alle verifiche di cui al comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-4