Capo I

Art. 7

Uso di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni

In vigore dal 29 mar 2018
Uso di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni 1. L'uso, anche per finalità di analisi, di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di indice, è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. 2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati di cui al comma 1, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. 3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-7

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