Capo I
Art. 8
Trattamento di dati per esigenze temporanee
In vigore dal 29 mar 2018
1. È consentito il trattamento dei dati personali per esigenze temporanee o in relazione a situazioni particolari che sono direttamente correlate all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono trattati nel rispetto dei principi richiamati dagli .
3. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati separatamente da quelli registrati permanentemente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi specifici per i quali sono stati raccolti e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione dell'esigenza o della situazione particolare che ne hanno reso necessario il trattamento. Si applicano i termini di conservazione di cui all' se tali dati rientrano nelle categorie dallo stesso previste.
4. Cessata l'esigenza o la situazione particolare, l'accesso ai dati di cui al comma 1 è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-8