Capo I
Art. 5
Configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici
In vigore dal 29 mar 2018
Configurazione dei sistemi informativi
e dei programmi informatici
1. Ai sensi dell' del Codice, in relazione ai trattamenti automatizzati, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, escludendone comunque il trattamento quando le finalità di cui all' possono essere perseguite mediante dati anonimi o modalità che consentono di identificare la persona interessata solo in caso di necessità.
2. I nuovi sistemi informativi e programmi informatici sono progettati in modo che i dati personali siano cancellati o resi anonimi, con modalità automatizzate, allo scadere dei termini di conservazione di cui all'. Essi, inoltre, sono progettati in modo da consentire la registrazione in appositi registri degli accessi e delle operazioni, di seguito «file di log», effettuati dagli operatori abilitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-5