Capo I
Art. 6
Trattamenti che presentano rischi specifici
In vigore dal 29 mar 2018
1. I trattamenti dei dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata, con particolare riguardo alle banche di dati genetici o biometrici, alle tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, alle banche dati e ai trattamenti di cui all' basati su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni o su particolari tecnologie, sono effettuati nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante ai sensi dell' del Codice, sulla base di preventiva comunicazione inviata con le modalità indicate nell'articolo 39 del Codice.
2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati relativamente ai dati di cui al comma 1, soggetti a trattamento automatizzato, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti da speciali disposizioni.
3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.
Storico versioni
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