Capo IV
Art. 19
Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali
In vigore dal 29 mar 2018
1. I dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi o organizzazioni internazionali sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati trasmessi ovvero, previa acquisizione del parere delle predette autorità, o organismi e organizzazioni internazionali, per le diverse finalità previste da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
2. L'organo, ufficio o comando di polizia ricevente assicura il rispetto delle limitazioni al trattamento dei dati personali comunicate dall'autorità competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale che li ha trasmessi.
Sono fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-19