Art. 19 · Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali
Capo IV

Art. 19

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Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali

In vigore dal 29 mar 2018
1. I dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi o organizzazioni internazionali sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati trasmessi ovvero, previa acquisizione del parere delle predette autorità, o organismi e organizzazioni internazionali, per le diverse finalità previste da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale. 2. L'organo, ufficio o comando di polizia ricevente assicura il rispetto delle limitazioni al trattamento dei dati personali comunicate dall'autorità competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale che li ha trasmessi. Sono fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
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