Capo IV
Art. 20
Trasferimento dei dati ad autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o altri organismi internazionali
In vigore dal 29 mar 2018
1. Il trasferimento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali ad autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o ad altri organismi e organizzazioni internazionali è consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-20