Sez. III
Art. 808
Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra
In vigore dal 9 ott 2010
1. A termini dell'articolo 1428 del codice, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione dell'articolo 1425, comma 2, del codice, con determinazione ministeriale è anche inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato è insignito.
2. Negli altri casi spetta al ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza o del grado.
3. La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale è inflitta.
4. Di tale determinazione ministeriale è data pubblica notizia nei modi indicati nel nell', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-808