Sez. III
Art. 806
Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale
In vigore dal 9 ott 2010
1. La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, è inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.
2. Di essa è data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-806