Sez. III
Art. 804
Facoltà della Commissione consultiva
In vigore dal 9 ott 2010
1. La Commissione consultiva, se non ritiene sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, può sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al ministero competente altri elementi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-804