Sez. III

Art. 803

Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di perdita del grado in seguito a provvedimento disciplinare, il ministero competente nel richiedere il parere alla commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari per porla in grado di giudicare se i fatti, che hanno dato luogo al provvedimento, possono ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni. 2. Nei casi di perdita del grado in seguito a condanna da cui già non consegue la perdita delle decorazioni al valor militare, il ministero comunica alla commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-803

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