Sez. III
Art. 799
Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Dalle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice, la perdita delle medaglie e della croce al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile; essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato; per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui all', comma 1.
2. I ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-799