Sez. III
Art. 795
Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Agli effetti della sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma 1, lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale è adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-795