Sez. III
Art. 790
Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro ai quali è inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne e i brevetti relativi all'autorità che ne rivolge loro invito.
2. Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, fanno uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dai codici penali militari, se militari, ovvero in caso diverso, di quelle previste dall' del codice penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-790