Art. 790 · Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute
Sez. III

Art. 790

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Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute

In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro ai quali è inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne e i brevetti relativi all'autorità che ne rivolge loro invito. 2. Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, fanno uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dai codici penali militari, se militari, ovvero in caso diverso, di quelle previste dall' del codice penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-790