Sez. III

Art. 794

Casi di perdita del grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i casi di perdita del grado da parte di militari in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-794

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