Sez. III

Art. 796

Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione

In vigore dal 28 apr 2012
1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorità giudiziaria comunica ai ministri competenti: a) copia della relativa sentenza; b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-796

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo