Sez. III
Art. 796
479 / 1156Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione
In vigore dal 28 apr 2012
1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorità giudiziaria comunica ai ministri competenti:
a) copia della relativa sentenza;
b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-796