Sez. III

Art. 800

Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le sentenze di condanna per le quali, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, del codice, può aver luogo la perdita delle medaglie o della croce al valor militare, i Ministri competenti comunicano alla commissione consultiva le copie delle sentenze e ogni altro utile documento e informazione per il prescritto parere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-800

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