Sez. III

Art. 789

Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici

In vigore dal 9 ott 2010
1. Di tutti i provvedimenti che hanno comunque influenza sul pagamento dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari, i ministeri competenti danno notizia a quello dell'economia e delle finanze per la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza; per il beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono per i conseguenti provvedimenti. 2. La cessazione e la riattivazione del pagamento del beneficio economico devono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-789

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