Sez. III
Art. 788
Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del beneficio economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1926 del codice a riguardo della eventuale reversibilità di esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-788