Sez. II
Art. 783
Consegna delle insegne
In vigore dal 9 ott 2010
1. La consegna delle insegne ai decorati viventi, ai congiunti di coloro che sono deceduti o a reparti o comandi, deve aver luogo in forma solenne, dinnanzi alle truppe schierate e in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-783