Sez. II
Art. 778
Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare che i Ministri della difesa o dell'economia e delle finanze, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla decisione del Presidente della Repubblica, è affidata a un'unica commissione militare avente sede presso il Ministero della difesa.
2. Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento e a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni degli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice.
3. La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-778