Sez. II

Art. 779

Proposte rimesse alla commissione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal ministro competente alla segreteria della Commissione. 2. Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realtà e le circostanze del fatto e a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dagli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice. 3. Se l'autore di un atto di valore militare si trova in taluna delle condizioni previste dall'articolo 1425 del codice, a cura del ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-779

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