Art. 788 · Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare
Sez. III

Art. 788

471 / 1156

Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del beneficio economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1926 del codice a riguardo della eventuale reversibilità di esso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-788