Sez. III

Art. 807

Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra

In vigore dal 9 ott 2010
1. Dalle condanne di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'; essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'. 2. Il ministero competente dà pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-807

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